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Dir. Resp.
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Edizione del 04/09/2020
Estratto da pag. 1
Covid. Alla Camera via libera alla fiducia al decreto che proroga al 15 ottobre lo stato di emergenza. Esclusa sospensione dei congressi medico-scientifici ed Ecm
Il provvedimento composto da 3 articoli ed 1 allegato, è diretto a prorogarel’efficacia delle disposizioni contenute nei decreti 19/2020 e 33/2020 chehanno disciplinato, rispettivamente, l’applicazione delle misure percontrastare l’espandersi dell’epidemia ed il loro graduale allentamento inrapporto all’evolversi della situazione epidemiologica. Prorogati inoltre itermini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicatenell'allegato 1 al decreto. IL TESTO[front3472968]02 SET - Via libera da parte dell'Aula della Camera alla questione di fiducia(274 si e 194 no) posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti,subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di leggedi conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misureurgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenzaepidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020. Anche a seguito dell'estensione (con delibera del Consiglio dei Ministri del 29luglio) fino al 15 ottobre dello stato di emergenza, il provvedimento compostoda 3 articoli ed 1 allegato, è diretto a prorogare l’efficacia delledisposizioni contenute nei decreti 19/2020 e 33/2020 che hanno disciplinato,rispettivamente, l’applicazione delle misure per contrastare l’espandersidell’epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all’evolversi dellasituazione epidemiologica. Il provvedimento proroga inoltre i termini diefficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1al decreto. Vengono poi dettate disposizioni sul rinnovo dell'incarico deidirettori dei servizi di informazione per la sicurezza. L'articolo 1, al comma 1, modificando l’articolo 1, comma 1, del Decreto 19/2020, estende fino al 15 ottobre 2020 la facoltà di adottare, con uno o piùdecreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure (tra quelleindicate al comma 2 dell’articolo 1 del Decreto 19/2020) allo scopo dicontrastare i rischi sanitari derivanti da Covid-19. Viene inoltre soppresso ilriferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Più nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, del Decreto 19/2020, prevede che, percontenere e contrastare i rischi derivanti dalla diffusione del Covid-19, suspecifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, possanoessere adottate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 15 ottobre 2020e con possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione,secondo l'andamento epidemiologico del virus. Il comma 1-bis, inserito durante l’esame in sede referente, esclude dallasospensione dei congressi quelli inerenti alle attività medico-scientifiche edi educazione continua in medicina (Ecm). Il comma 2, modificando l’articolo 3, comma 1, del Decreto 33/2020, estende al15 ottobre 2020, l’applicabilità delle misure previste dal decreto medesimo. Ildecreto 33/2020, ricordiamo, aveva segnato l’avvio di una nuova fase a partiredal 18 maggio e fino al 31 luglio, contribuendo a delineare una nuova cornicenormativa, dove le misure emergenziali si rivolgono prioritariamente aspecifiche aree del territorio e si fondano in particolare sull’evolversi deidati epidemiologici. Il comma 3 dispone la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicatinell’allegato 1 del decreto in esame, salvo quanto previsto al n. 3 e al n. 32dell'allegato stesso, prevedendo che le relative disposizioni “vengano attuatenei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”. Il comma 4 stabilisce che i termini previsti da disposizioni legislativediverse da quelle individuate nell’Allegato I, connessi o correlati allacessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio deiMinistri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga al 15ottobre dello stato di emergenza e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio2020. Il comma 5 dispone che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente delConsiglio dei ministri ai sensi di quan
to previsto dal Decreto 19/2020, i qualisaranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cuile misure previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni,ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonomenel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per nonoltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del14 luglio 2020. Il comma 6 stabilisce che il rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi diinformazione per la sicurezza, ossia DIS, AISE e AISI, può essere disposto perpiù di una volta con successivi provvedimenti e per al massimo ulterioriquattro anni. Attualmente l’incarico dei direttori, della durata massima diquattro anni, può essere rinnovato una sola volta. L'articolo 1-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, introduceuna disposizione di coordinamento, prevedendo che le disposizioni del decreto19/2020, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilitodal decreto 33/2020. Va infatti verificato il coordinamento di alcune misure dicontenimento dell’epidemia di ambito e di portata più circoscritta, posto cheil provvedimento proroga al 15 ottobre l’applicabilità degli interventiprevisti da entrambi i decreti. L’articolo 2 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari,disponendo che all’attuazione del presente decreto si provveda nei limiti dellerisorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica. L’articolo 3, infine, dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giornostesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sulla sua presentazionealle Camere per la conversione.02 settembre 2020