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Edizione del 13/08/2020
Estratto da pag. 1
Ordinanza Regione Lombardia: scuole infanzia al via il 7 settembre, stop a chi ha più di 37,5 gradi di temperatura e isolamento per sospetti Covid
Pubblicato 13 Agosto 2020ScuolaMaterna6MANTOVA, 13 ago. - Avvio delle lezioni per le scuoledell'infanzia fissato al 7 settembre 2020 e al 14 settembre 2020 per tutti gliordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazioneprofessionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioniscolastiche e formative.E' quanto dispone la nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della RegioneLombardia.La decisione è stata inserita nel documento dopo i chiarimenti forniti dalMinistero dell'Istruzione il 9 agosto 2020 in merito all'Ordinanza emessa dallostesso Dicastero lo scorso 23 luglio 2020. In base a questi, viene riconosciutae riconfermata la competenza regionale per la determinazione del calendarioscolastico e la conseguente possibilità di anticipare o posticipare l'avviodelle lezioni per la scuola dell'infanzia rispetto a quanto previstodall'ordinanza ministeriale di luglio.RILEVAZIONE TEMPERATURE - In particolare, l'ordinanza del presidente dellaRegione Lombardia raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura neiconfronti del personale a vario titolo operante, dei genitori/adultiaccompagnatori e dei bambini, prima dell'accesso alla sede dei servizieducativi e delle scuole dell'infanzia.In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curanteproprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, ilminore non potrà accedere al servizio.ISOLAMENTO PER CHI HA SINTOMI DA CORONAVIRUS - "Qualora durante la frequenza alservizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomisuggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite,febbre) - chiarisce l'ordinanza regionale - saranno momentaneamente isolati,informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e acontattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, ilpediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 oaltra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo leconsuete modalità".RUOLO CENTRALE DELLE ATS - "Il gestore del servizio educativo o la scuola -specifica l'ordinanza - comunicherà tempestivamente tale circostanza ancheall'Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la qualefornirà, a seguito dell'eventuale segnalazione da parte del PLS/MMG, leopportune indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata. Nel casodi adulto o minore positivo, questi non può essere riammesso al servizio/scuolafino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti".Nella nuova ordinanza del presidente della Regione Lombardia sono inoltreintrodotte alcune modifiche relative a quanto disposto con la precedente n. 590del 31 luglio 2020.ATTIVITA' LUDICHE - Alla scheda 'Ristorazione' è aggiunta la seguenteprevisione: "Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo dimateriali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accuratadisinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamenterispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina;igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto delladistanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolosia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliatainoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi".SAUNE E BAGNI TURCHI - Alla scheda 'Attività ricettive', quanto previsto pergli ambienti altamente caldo-umidi e saune è così modificato: "Inibirel'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potrà essereconsentito l'accesso a tali strutture solo se inserite come servizio nellecamere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso esclusivo, purché siagarantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.Diversamente, è consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco etempe
ratura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovràessere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata allasuperficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; lasauna dovrà essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turnoevitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta apulizia e disinfezione prima di ogni turno".Alle schede 'Servizi alla persona', 'Palestre', 'Strutture termali e centribenessere', quanto previsto per gli ambienti altamente caldo-umidi e saune ècosì modificato: "Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es.bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l'accesso a tali strutturesolo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione,pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, èconsentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata inmodo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accessoalla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando ildistanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà esseresottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolodell'aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezioneprima di ogni turno".COLLEZIONI LIBRARIE - Infine, le disposizioni relative a 'Musei, archivi ebiblioteche' sono così modificate: "Per quanto concerne il trattamento di fondidocumentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure didisinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure distoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. Si precisa chel'isolamento preventivo delle collezioni delle biblioteche e degli archivi siintende limitato ai materiali che provengono dal prestito agli utenti e quindida un flusso esterno non controllato, e che pertanto non si applica allaconsultazione interna, che deve avvenire sempre previa igienizzazione dellemani".Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'ordinanza firmata oggi dalpresidente della Regione Lombardia e dalle Ordinanze n. 590 del 31 luglio 2020e n. 594 del 6 agosto 2020, vale quanto previsto dalle misure di cui al decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020.Regione Lombardia in seno alla conferenza delle Regioni ha condiviso anche conun proprio contributo i contenuti dell'ordinanza firmata ieri dal ministrodella Salute sull'obbligo dei tamponi da effettuare per turisti o cittadini dirientro da località estere, in particolare Croazia, Grecia, Malta e Spagna.