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Edizione del 20/07/2020
Estratto da pag. 1
Le novità per i locali negli ultimi provvedimenti approvati
La legge di conversione del Decreto rilancio e il Dpcm del 14 luglio introducono novità per aiutare la ripresa, ma non risolvono la crisi del fuoricasa
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Lievi modifiche che facilitano il lavoro e offrono qualche sostegno alla ripresa del mondo dei locali, ma che purtroppo, nel complesso, non risolvono la grave crisi che sta attraversando il settore. Parliamo degli ultimi provvedimenti approvati da Parlamento e governo per sostenere l’uscita dell’Italia dalle sabbie mobili nelle quali è impantanata a causa dell’emergenza sanitaria. Provvedimenti rappresentati dalla Legge 77/2020, di conversione del Decreto rilancio (decreto legge 24 del 19 maggio 2020), pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, e dal Dpcm del 14 luglio 2020 emanato dal Presidente del Consiglio.

Per quanto riguarda il Decreto rilancio, provvedimento che stanzia 55 miliardi di euro di interventi a sostegno di imprese, lavoratori, professionisti e famiglie, l’iter parlamentare di conversione ha visto l’introduzione di alcune modifiche importanti anche per il mondo del fuoricasa.

A partire dal recepimento delle novità contenute nel decreto Legge n. 52/2020 e che consistono nella possibilità di fruire di ulteriori 4 settimane di ammortizzatori sociali delle complessive 18 anche antecedentemente al 1° settembre 2020. L’accesso alle 4 settimane di cassa integrazione prima del 1° settembre è consentito però solo se si è già fruito delle precedenti 14 settimane di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.

Si amplia la platea per il credito d'imposta per i canoni d'affitto

Altra novità riguarda l’accesso ai crediti d’imposta per i canoni di locazione, ora esteso anche alle imprese commerciali che hanno registrato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020. Per tali realtà il credito d’imposta riconosciuto è pari al 20% del canone di locazione, di leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività. Nel caso invece di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, il credito d’imposta riconosciuto è del 10%.

Sempre in tema di credito d’imposta è stato eliminato inoltre il requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020, sullo stesso periodo dello scorso anno, per le imprese che hanno avviato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Ricordiamo che il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d’imposta può anche essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Un fondo per le spese per i pagamenti digitali

Il Parlamento è intervenuto anche in tema di pagamenti digitali, venendo in parte incontro alle richieste del settore. È stato infatti istituito un Fondo per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti per le commissioni dovute per i pagamenti con carte di credito o di debito che verranno eseguiti a partire dal 19 luglio fino al 31 dicembre 2020, con una previsione limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Per conoscere come verrà utilizzato il fondo e come beneficiarne, però occorre aspettare un decreto ad hoc del ministero dell’Economia e delle finanze (Mef).

Così come occorrerà attendere un apposito decreto del Mef, che sarà adottato di concerto con il ministero dello Sviluppo economico, per capire come accedere ai contributi a fondo perduto, altra novità della legge, in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell’intrattenimento e dell’organizzaz
ione di feste e cerimonie. Contributi che avranno un limite complessivo di spesa per quest’anno pari a 5 milioni di euro.

Aggiornate le Linee guida, ma poche le novità per il fuoricasa

Poche invece le novità del nuovo Dpcm del Presidente del Consiglio datato 14 luglio. Il provvedimento infatti proroga fino al prossimo 31 luglio le disposizioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19 già in vigore.

Pertanto, per i pubblici esercizi resta fermo l’attuale quadro normativo di riferimento, con regioni e province autonome che potranno adottare misure più o meno restrittive sulla base dell’evolversi della situazione epidemiologica dei relativi territori. Le attività quindi sono consentite nel rispetto delle indicazioni fornite nei Protocolli o dalle Linee guida. E proprio su quest’ultimo punto, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha aggiornato le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, pubblicate come allegato al nuovo Dpcm (scarica il testo completo in fondo all’articolo), ma anche in questo caso senza grandi novità rispetto al documento precedente.

Via libera alla consultazione di quotidiani e riviste

Per i locali, la novità di maggior rilievo consiste nella possibilità di mettere a disposizione della clientela, «possibilmente in più copie», riviste, quotidiani e materiale informativo, da consultare previa igienizzazione delle mani.

Per il resto resta l’obbligo di predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate, che siano comprensibili anche da clienti stranieri, e mettere a disposizione prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno. La possibilità di misurare la temperatura dei clienti, impedendone l’accesso in caso questa sia superiore ai 37,5 °C, di privilegiare l’accesso tramite prenotazione e di conservare l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni, e il rispetto ella regola del distanziamento sociale.

Così come è confermata la possibilità di organizzare un servizio a buffet, ma solo con somministrazione da parte di personale incaricato e con l’obbligo per clienti e personale del mantenimento della distanza e dell’utilizzo della mascherina. Ammesso anche il buffet in modalità self-service, ma solo utilizzando esclusivamente prodotti confezionati in monodose ed evitando in tutti i casi la formazione di assembramenti.

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 14 luglio 2020